1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo IX-bis del libro II è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro gli animali»;
b) all'articolo 544-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la morte dell'animale derivi da condotta gravemente colposa, si applica la pena della reclusione da un mese a sei mesi»;
c) all'articolo 544-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la lesione dell'animale dipenda da condotta gravemente colposa, si applica la reclusione da un mese a quattro mesi o la multa da 1.000 a 5.000 euro»;
d) all'articolo 544-quater, primo comma:
1) le parole: «o promuove» sono sostituite dalle seguenti: «, promuove o partecipa a»;
2) dopo le parole: «o strazio per gli animali» sono inserite le seguenti: «ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi»;
e) all'articolo 544-quinquies, primo comma, dopo le parole: «Chiunque promuove,» sono inserite le seguenti: «partecipa,»;
f) all'articolo 544-sexies, le parole: «e 544-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 544-quinquies e 544-septies»;
g) al titolo IX-bis del libro II, dopo l'articolo 544-sexies, è aggiunto il seguente:
«Art. 544-septies. - (Abbandono di animali e detenzione non idonea). - Chiunque
h) l'articolo 727 è abrogato.
1. L'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è abrogato.
1. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, lettera a), le parole: «e dell'articolo 727 del medesimo codice» sono soppresse;
b) all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 727» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 544-septies».
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con riguardo agli animali di affezione,» sono soppresse;
b) la parola: «prefettizi» è soppressa;
c) dopo le parole: «alle guardie particolari giurate» sono inserite le seguenti: «volontarie o dipendenti»;
d) la parola: «riconosciute» è soppressa;
e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali, nell'ambito delle funzioni giuridicamente stabilite dall'ordinamento vigente».